Regolamento
Art. 28
In vigore dal 23 apr 1886
L'Amministrazione del Consorzio, nel trasmettere al Prefetto i ruoli di esazione, li accompagnerà per la prima volta col proprio regolamento e col relativo certificato di trascrizione.
Successivamente, qualora si facciano modificazioni al regolamento o variazioni al catasto, e obbligo dell'Amministrazione del Consorzio di trasmettere senza ritardo al Prefetto copia legale di questi atti e certificato della relativa trascrizione; al quale obbligo mancando, potrà il Prefetto sospendere il visto alla esecuzione dei ruoli.
Il Prefetto, esaminato il regolamento e trovatolo conforme alle disposizioni degli della legge, appone il visto per la riscossione.
Copia del regolamento insieme al certificato di trascrizione è conservata negli archivi della prefettura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-28