Regolamento

Art. 30

In vigore dal 23 apr 1886
Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette, la Commissione amministrativa dovrà darne partecipazione ai Prefetti delle Provincie in cui sono situate le proprietà soggette a contribuzione, fornendo loro tutti i dati e gli elementi di cui debba essere tenuto conto nel procedimento relativo all'appalto delle esattorie. Tale partecipazione dovrà essere data in tempo utile, perché nella nomina degli esattori delle imposte dirette possa essere loro imposto l'obbligo di riscuotere anche le contribuzioni consorziali. L'incarico di questa riscossione durerà per tutto il tempo a cui si estende la nomina dei detti esattori, e raggio sarà nella misura stessa stabilita per l'esazione delle imposte dirette.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-30

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