Regolamento

Art. 27

In vigore dal 23 apr 1886
Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato potrà ricorrere alla Commissione amministrativa per far rettificare gli errori materiali che fossero incorsi nella loro formazione. Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato. Contro le decisioni della Commissione amministrativa sarà ammesso il reclamo al Prefetto da prodursi nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-27

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