Regolamento

Art. 25

In vigore dal 23 apr 1886
I proprietari o possessori saranno tenuti per ogni voltura agli effetti della imposta consorziale di pagare il diritto fisso di lire 0 50 a favore dell'agente dell'imposta in corrispettivo dell'opera prestata al Consorzio. Tale diritto sarà pagato insieme a quello fissato per la ordinaria voltura.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-25

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