Art. 10
In vigore dal 13 mar 1886
Il consiglio si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando il presidente lo crede opportuno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-01-24;2022#art-10