Art. 7
In vigore dal 13 mar 1886
L'amministrazione della scuola è affidata ad un consiglio direttivo, composto di due delegati del ministero del commercio, di un delegato per ciascuno degli altri corpi contribuenti e del direttore.
I delegati durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-01-24;2022#art-7