Art. 8

In vigore dal 13 mar 1886
Al consiglio, così composto, spetta di: a) proporre la nomina e la revoca del personale insegnante della scuola al ministero del commercio, meno per le maestre elementari che dipendono esclusivamente dal comune; b) approvare il regolamento interno; c) preparare i bilanci e i conti consuntivi; d) compilare annualmente una relazione sull'andamento dell'istituto, della quale verrà trasmessa copia a tutti i corpi morali contribuenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-01-24;2022#art-8

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