Art. 6
In vigore dal 13 mar 1886
La spesa di annuo mantenimento è stabilita in L. 26,200, alla qual somma gli enti sussidianti contribuiscono nelle seguenti proporzioni:
Ministero di agricoltura e commercio L. 14,200
Provincia.............. » 4,000
Comune............... » 4,000
Camera di commercio......... » 4,000
Il comune dovrà dare inoltre le maestre per le classi elementari.
I sussidii eventuali e i donativi saranno attribuiti allo sviluppo dei laboratorii.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-01-24;2022#art-6