Art. 13

In vigore dal 13 mar 1886
Alla fine dei corsi, saranno rilasciati due specie di attestati, ambedue in nome del ministero di agricoltura e commercio, l'uno per la sezione professionale e l'altro per la sezione d'arti. Gli attestati di passaggio sono rilasciati dal direttore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-01-24;2022#art-13

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