Art. 16

In vigore dal 13 mar 1886
Al concorso dello Stato nelle spese della scuola sarà provveduto coi fondi all'uopo iscritti nei capitoli 33 e 34 del bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio 1885 86 e nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 gennaio 1886. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 17 febbraio 1886. Reg. 147 Atti del Governo a f. 90. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. D. TAJANI. GRIMALDI.
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