Art. 15
In vigore dal 13 mar 1886
Il Governo si riserba la facoltà di fare eseguire ispezioni all'istituto ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, e ciò indipendentemente dalla delegazione normale di un commissario in occasione degli esami annuali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-01-24;2022#art-15