Art. 14

In vigore dal 13 mar 1886
Nel bilancio annuale verrà iscritta una somma da erogarsi in premii alle più intelligenti alunne che daranno prova d'aver frequentato i laboratorii con maggiore assiduità e profitto. Se il consiglio direttivo avrà creduto opportuno di stabilire una tassa pel rilascio degli attestati di esami, il ricavo di essa dovrà essere destinato ad aumentare le dotazioni scolastiche ed i premii.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-01-24;2022#art-14

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