Art. 9
In vigore dal 14 lug 1885
Il consiglio compila i regolamenti, i programmi e gli orari della scuola; stabilisce le norme per l'ammissione degli alunni; delibera sull'ampliamento degli insegnamenti esistenti e sulla istituzione di nuovi corsi, e provvede a tutto ciò che si riferisce all'insegnamento ed all'andamento della scuola.
Il corpo insegnante interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio, quando occorra deliberare sui programmi d'insegnamento e sull'orario della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-06-14;1738#art-9