Art. 7

In vigore dal 14 lug 1885
Il governo della scuola è commesso ad un consiglio direttivo composto di un delegato del ministero di agricoltura, industria e commercio, di un delegato della provincia di Napoli, di un delegato della camera di commercio di Napoli, di un delegato del municipio di S. Giovanni a Teduccio e del direttore della scuola. I delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-06-14;1738#art-7

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