Art. 10
In vigore dal 14 lug 1885
Il regolamento della scuola, i programmi degl'insegnamenti, il numero e gli stipendi degli insegnanti, l'assegno per la direzione, e le proposte per l'ampliamento e l'istituzione di nuovi corsi, dovranno essere approvati dal ministero di agricoltura, industria e commercio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-06-14;1738#art-10