Art. 13
In vigore dal 14 lug 1885
Il consiglio direttivo in fine di ogni anno scolastico fa una relazione sull'andamento della scuola, e la trasmette ai corpi che concorrono nelle spese.
La copia trasmessa al ministero sarà accompagnata dal conto consuntivo, dagli orari dei singoli insegnamenti, e dai programmi effettivamente svolti nell'anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-06-14;1738#art-13