Art. Disposizioni transitorie
In vigore dal 14 lug 1885
Disposizioni transitorie.
Nel primo anno della fondazione della scuola si istituirà soltanto il primo corso; a partire dal secondo anno saranno attuati tutti e due i corsi, in conformità all' del presente statuto.
Conseguentemente le spese di mantenimento, di cui all', si limiteranno pel primo anno dalla fondazione della scuola a L. 6,500 e saranno proporzionalmente ridotte nel detto anno i relativi concorsi.
Inoltre le spese di primo stabilimento di cui all', saranno di L. 3,000 nel primo anno della fondazione della scuola, e di L. 2000 nel secondo, e si ripartiranno proporzionalmente fra i detti due anni i concorsi relativi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 giugno 1885.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 23 giugno 1885.
Reg. 142. Atti del Governo a f. 119. Pellizzoli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. PESSINA.
Grimaldi.
Storico versioni
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