Art. 3
In vigore dal 14 lug 1885
I corsi si compiono in un biennio.
Per le lezioni e le esercitazioni pratiche degli allievi la scuola sarà fornita di:
Collezioni di modelli ed apparati relativi alla meccanica ed alla tecnologia;
Un archivio di disegni;
Una biblioteca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-06-14;1738#art-3