Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 14 lug 1885
I corsi si compiono in un biennio. Per le lezioni e le esercitazioni pratiche degli allievi la scuola sarà fornita di: Collezioni di modelli ed apparati relativi alla meccanica ed alla tecnologia; Un archivio di disegni; Una biblioteca.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-06-14;1738#art-3