Art. 8

In vigore dal 14 lug 1885
Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il proprio presidente ed un vice-presidente. Tali cariche durano un triennio. Fa ufficio di segretario del consiglio il direttore della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-06-14;1738#art-8

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