Art. 12
In vigore dal 14 lug 1885
Il direttore, nominato dal governo come all'articolo precedente, è il capo del personale della scuola; vigila sull'andamento di essa, e ne riferisce al consiglio; cura la esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso, ed è incaricato dell'amministrazione della scuola per la parte economica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-06-14;1738#art-12