Art. 14

In vigore dal 14 lug 1885
Il ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di fare ispezionare la scuola dagli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale, o da altre persone di sua fiducia; tali delegati potranno assistere agli esami, potranno chiedere la convocazione del consiglio direttivo ed intervenirvi con diritto di proposta di voto. Le relazioni degli ispettori delegati dal governo verranno sempre comunicate al consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-06-14;1738#art-14

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