Art. 12
In vigore dal 17 mar 1883
La Commissione esaminatrice si compone di un membro del Consiglio, del direttore e dell'insegnante della materia sulla quale versa l'esame. L'esito dell'esame s'indica con punti dall'uno al dieci. Al numero sei corrisponde l'idoneità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-02-11;1214#art-12