Art. 13
In vigore dal 17 mar 1883
Superato felicemente l'esame finale, l'allievo ha diritto ad un attestato, nel quale sia dichiarato aver egli frequentato con profitto, ovvero con molto profitto, i corsi della Scuola d'arte applicata all'industria. La nota con profitto corrisponde ai punti 6, 7 e 8, quella con molto profitto ai punti 9 e 10. Sarà inoltre indicato nell'attestato il numero dei punti ottenuti in relazione alla totalità dei punti disponibili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-02-11;1214#art-13