Art. 16

In vigore dal 17 mar 1883
Al concorso per parte delle Stato nelle spese della Scuola sarà provveduto coi fondi inscritti al cap. 21 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel corrente esercizio, e con quelli corrispondenti dei bilanci successivi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 febbraio 1883. UMBERTO. Berti. Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-02-11;1214#art-16

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