Art. 16
16 / 16In vigore dal 17 mar 1883
Al concorso per parte delle Stato nelle spese della Scuola sarà provveduto coi fondi inscritti al cap. 21 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel corrente esercizio, e con quelli corrispondenti dei bilanci successivi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 1883.
UMBERTO.
Berti.
Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-02-11;1214#art-16