Art. 15
In vigore dal 17 mar 1883
Il Ministero ha facoltà:
a) Di far visitare la Scuola ogniqualvolta ne ravvisi la convenienza dagli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale, o da altre persone di sua fiducia;
b) Di sospendere temporaneamente o di togliere il sussidio di cui all' qualora non fossero osservate le disposizioni del presente decreto, o le ispezioni dimostrassero che la Scuola non dà risultati soddisfacenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-02-11;1214#art-15