Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 17 mar 1883
Il Ministero ha facoltà: a) Di far visitare la Scuola ogniqualvolta ne ravvisi la convenienza dagli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale, o da altre persone di sua fiducia; b) Di sospendere temporaneamente o di togliere il sussidio di cui all' qualora non fossero osservate le disposizioni del presente decreto, o le ispezioni dimostrassero che la Scuola non dà risultati soddisfacenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-02-11;1214#art-15