Art. 8
In vigore dal 17 mar 1883
Al direttore incombe di far eseguire le deliberazioni del Consiglio, di sorvegliare l'andamento della Scuola, di provvedere alla conservazione del locale e del materiale scolastico. Egli è incaricato altresì dell'Amministrazione della Scuola per la parte economica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-02-11;1214#art-8