Art. 7

In vigore dal 17 mar 1883
Spetta al Consiglio: a) Deliberare al principio d'ogni anno sui programmi degli insegnamenti e gli orari. A questi lavori del Consiglio parteciperà, con voto complessivo, ogni insegnante della Scuola per la parte che lo riguarda; b) Redigere nei primi due mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico una completa relazione sull'andamento della Scuola, accompagnata dai programmi, dagli orari e dal bilancio consuntivo. Di questa relazione sarà spedita una copia al Ministero, per cura del presidente; c) Votare il bilancio della Scuola, e curarne la gestione; d) Stabilire i tempi e le modalità degli esami finali, e nominare la Commissione esaminatrice, salvo il disposto degli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-02-11;1214#art-7

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