Art. 4

In vigore dal 17 mar 1883
Dopo il corso preparatorio, l'insegnamento della Scuola d'arti e mestieri è diviso in due anni; è aggiunto un terz'anno di perfezionamento. L'anno scolastico comincia il 15 ottobre, e finisce il 15 luglio. Il 15 aprile cessa l'orario invernale, ed entra in vigore l'orario estivo. Le lezioni hanno luogo tutti i giorni feriali in ore serali e la domenica in ore diurne. La durata complessiva di esse non sarà minore di due ore per ciascun giorno feriale e di tre la domenica. In tutti gli anni di corso, almeno la metà dell'orario dovrà essere assegnato al disegno della modellazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-02-11;1214#art-4

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Art. 4 Che istituisce in Como una scuola d'arti e di mestieri. — Testo vigente | Portale Normativo