Art. 9
In vigore dal 17 mar 1883
Gli insegnanti esercitano gli uffici loro rispettivamente affidati, sotto la immediata sorveglianza del direttore. Ognuno di essi dovrà assegnare mensilmente agli allievi, in ragione del maggiore o del minore profitto da essi ritratto, una nota di merito, che sarà scritta in apposito registro presso la Direzione, della quale sarà tenuto conto, negli esami.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-02-11;1214#art-9