Statuto
Art. 9
In vigore dal 21 dic 1880
La sottoscrizione delle azioni obbliga per un triennio al pagamento delle medesime.
I soci benemeriti sono equiparati, quanto ai diritti, ai soci ordinari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-9