Statuto

Art. 9

In vigore dal 21 dic 1880
La sottoscrizione delle azioni obbliga per un triennio al pagamento delle medesime. I soci benemeriti sono equiparati, quanto ai diritti, ai soci ordinari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-9

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