Statuto
Art. 8
In vigore dal 21 dic 1880
Qualunque individuo o ente morale può prendere una o più azioni, di che al § a) dell', ed acquista la qualità di Socio ordinario quando venga approvata la sua ammissione dal consiglio dirigente e si obblighi con la propria firma al pagamento delle azioni, o con quella del suo rappresentante legale, se ente morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-8