Statuto
Art. 7
In vigore dal 21 dic 1880
La scuola è sottoposta alle ispezioni che saranno ordinate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale alla fine d'ogni anno scolastico dovrà essere inviata una compiuta relazione sull'andamento della scuola, corredata da una copia dell'orario e del bilancio consuntivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-7