Statuto
Art. 5
In vigore dal 21 dic 1880
Al mantenimento della scuola si provvede:
a) con azioni nominative o sottoscrizioni di un numero indeterminato di soci paganti lire dodici annue per ogni azione a rate mensili;
b) con le sovvenzioni straordinarie di persone benemerite;
c) con tutte quelle straordinarie che la rappresentanza della società può procurare;
d) con le tasse scolastiche;
e) coi sussidi del Ministero di agricoltura, industria e commercio, della provincia, del municipio e della camera di commercio di Firenze;
f) coi sussidi di tutti quegli enti e quelle associazioni che vorranno concorrervi e delle quali sia accettato il concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-5