Statuto

Art. 5

In vigore dal 21 dic 1880
Al mantenimento della scuola si provvede: a) con azioni nominative o sottoscrizioni di un numero indeterminato di soci paganti lire dodici annue per ogni azione a rate mensili; b) con le sovvenzioni straordinarie di persone benemerite; c) con tutte quelle straordinarie che la rappresentanza della società può procurare; d) con le tasse scolastiche; e) coi sussidi del Ministero di agricoltura, industria e commercio, della provincia, del municipio e della camera di commercio di Firenze; f) coi sussidi di tutti quegli enti e quelle associazioni che vorranno concorrervi e delle quali sia accettato il concorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-5

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Art. 5 Che erige in corpo morale la scuola professionale per le arti decorative in Firenze, e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo