Statuto

Art. 3

In vigore dal 21 dic 1880
L'insegnamento della scuola è teorico e pratico sulle basi del programma allegato al presente statuto salvo quelle modificazioni e perfezionamenti che dalla esperienza possono essere suggeriti.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-3

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