Statuto
Art. 10
In vigore dal 21 dic 1880
A proposta del consiglio dirigente potranno essere nominati dalla assemblea dell'associazione a soci benemeriti e a cariche onorarie coloro che abbiano dato anche per una sola volta un sussidio non inferiore a lire cinquecento, o che in altro modo ragguardevole abbiano cooperato all'incremento dell'associazione.
Il numero dei soci benemeriti è indeterminato.
Quelli che siano stati nominati a cariche onorarie sono anche soci benemeriti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-10