Statuto
Art. 12
In vigore dal 21 dic 1880
Ogni socio che non disdice le sue azioni tre mesi avanti dello scadere del triennio s'intende riconfermato per un altro triennio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-12