Statuto

Art. 12

In vigore dal 21 dic 1880
Ogni socio che non disdice le sue azioni tre mesi avanti dello scadere del triennio s'intende riconfermato per un altro triennio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-12

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Art. 12 Che erige in corpo morale la scuola professionale per le arti decorative in Firenze, e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo