Art. 9
Statuto

Art. 9

9 / 51
In vigore dal 21 dic 1880
La sottoscrizione delle azioni obbliga per un triennio al pagamento delle medesime. I soci benemeriti sono equiparati, quanto ai diritti, ai soci ordinari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-9