Statuto Cassa Invalidi Marina mercantile in AnconaCapo II

Art. 14

In vigore dal 16 gen 1869
In caso di naufragio od altro sinistro di mare, potrà dal Consiglio di amministrazione della Cassa venire accordato allo equipaggio del legno perduto un sussidio per una volta tanto, nei limiti stabiliti dalla Tabella III, avuto riguardo alle circostanze del naufragio da constatarsi, ed alle condizioni della Cassa e degl'individui.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-11-15;2081#art-sci-14-5

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Art. 14 Che approva gli Statuti speciali delle Casse per gli Invalidi della Marina mercantile. — Testo vigente | Portale Normativo