Statuto Cassa Invalidi Marina mercantile in AnconaCapo II

Art. 12

In vigore dal 16 gen 1869
Le vedove e gli orfani dei capitani, padroni e marinari morti in naufragio od altro sinistro di mare, e che avessero retribuito alla Cassa Invalidi per 8 anni almeno, avranno diritto ad una quota del massimo della pensione, corrispondente al grado del defunto, nella proporzione stabilita dall'. Se la retribuzione avesse avuto luogo per uno spazio di tempo minore, potranno ottenere un sussidio annuale rinnovabile, non minore di un terzo, nè maggiore di due terzi della pensione stabilita dall'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-11-15;2081#art-sci-12-5

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Art. 12 Che approva gli Statuti speciali delle Casse per gli Invalidi della Marina mercantile. — Testo vigente | Portale Normativo