Statuto Cassa Invalidi Marina mercantile in Ancona›Capo II
Art. 10
In vigore dal 16 gen 1869
Agli orfani d'ambo i genitori, e costituiti in istato di vera miseria, l'Amministrazione procurerà un collocamento in qualche pio Stabilimento, ed occorrendo qualche sussidio per farli ammettere, potrà il Consiglio deliberarlo, semprechè le condizioni della Cassa lo permettano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-11-15;2081#art-sci-10-5