Statuto Cassa Invalidi Marina mercantile in Ancona›Capo II
Art. 8
In vigore dal 16 gen 1869
Le vedove che all'epoca della morte del marito non vivessero da lui separate, e perdurante la loro vedovanza, avranno diritto a due quinti della pensione di cui godeva, o avrebbe potuto godere il marito, se senza prole; alla metà, se abbiano non più di due figli minorenni; a due terzi, se i figli sieno più di due.
In mancanza della vedova, spettano ai figli orfani e minorenni le quote di pensione ad essa assegnate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-11-15;2081#art-sci-8-5