Statuto Cassa Invalidi Marina mercantile in AnconaCapo II

Art. 8

In vigore dal 16 gen 1869
Le vedove che all'epoca della morte del marito non vivessero da lui separate, e perdurante la loro vedovanza, avranno diritto a due quinti della pensione di cui godeva, o avrebbe potuto godere il marito, se senza prole; alla metà, se abbiano non più di due figli minorenni; a due terzi, se i figli sieno più di due. In mancanza della vedova, spettano ai figli orfani e minorenni le quote di pensione ad essa assegnate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-11-15;2081#art-sci-8-5

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Art. 8 Che approva gli Statuti speciali delle Casse per gli Invalidi della Marina mercantile. — Testo vigente | Portale Normativo