Statuto Cassa Invalidi Marina mercantile in AnconaCapo II

Art. 4

In vigore dal 16 gen 1869
I capitani, padroni o marinari che rimanessero storpi o mutilati nell'esercizio delle proprie incombenze in servizio o difesa del naviglio sul quale fossero imbarcati, e contassero 8 anni almeno di navigazione con retribuzione alla Cassa, avranno diritto al massimo della pensione stabilita pel loro grado. Se avessero meno di 8 anni di detta navigazione, sarà loro corrisposto non meno di un terzo, e non più di tre quarti del massimo stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-11-15;2081#art-sci-4-5

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Art. 4 Che approva gli Statuti speciali delle Casse per gli Invalidi della Marina mercantile. — Testo vigente | Portale Normativo