Art. 4
Statuto Cassa Invalidi Marina mercantile in AnconaCapo II

Art. 4

116 / 132
In vigore dal 16 gen 1869
I capitani, padroni o marinari che rimanessero storpi o mutilati nell'esercizio delle proprie incombenze in servizio o difesa del naviglio sul quale fossero imbarcati, e contassero 8 anni almeno di navigazione con retribuzione alla Cassa, avranno diritto al massimo della pensione stabilita pel loro grado. Se avessero meno di 8 anni di detta navigazione, sarà loro corrisposto non meno di un terzo, e non più di tre quarti del massimo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1868-11-15;2081#art-sci-4-5