Statuto Cassa Invalidi Marina mercantile in AnconaCapo II

Art. 6

In vigore dal 16 gen 1869
I capitani, padroni e marinari aventi una navigazione con retribuzione, superiore ai 10 anni ed inferiore ai 18, avranno diritto ad un sussidio annuale rinnovabile nei limiti tracciati dalla Tabella II, purchè facciano constare la inabilità a navigare, o che abbiano almeno 55 anni di età.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-11-15;2081#art-sci-6-5

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Art. 6 Che approva gli Statuti speciali delle Casse per gli Invalidi della Marina mercantile. — Testo vigente | Portale Normativo