Statuto Cassa Invalidi Marina mercantile in AnconaCapo II

Art. 13

In vigore dal 16 gen 1869
Le vedove e gli orfani minorenni di coloro i quali abbiano retribuito alla Cassa Invalidi per lo spazio di tempo accennato all' potranno aspirare all'ottenimento di un sussidio annuo rinnovabile, non minore di un terzo, nè maggiore di due terzi di quello che fosse stato accordato, o che avrebbe potuto ottenere il defunto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1868-11-15;2081#art-sci-13-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo