Statuto Cassa Invalidi Marina mercantile in AnconaCapo II

Art. 16

In vigore dal 16 gen 1869
La pensione e il diritto a conseguirla si perde egualmente per condanna criminale o correzionale, e pel reato di diserzione, nè si riacquista che dopo la riabilitazione nel primo caso, tre anni dopo scontata la pena nel secondo, ed egualmente dopo tre anni pel solo fatto della diserzione dai legni mercantili, ancorchè non vi sia stata condanna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-11-15;2081#art-sci-16-5

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Art. 16 Che approva gli Statuti speciali delle Casse per gli Invalidi della Marina mercantile. — Testo vigente | Portale Normativo