Statuto Cassa Invalidi Marina mercantile in Ancona›Capo II
Art. 19
In vigore dal 16 gen 1869
Le domande per pensioni ed altri assegnamenti sulla Cassa dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti, cioè:
A) Pei richiedenti pensione a termini dello del presente Statuto:
1° Atto di nascita;
2° Certificato di domicilio;
3° Certificato d'inscrizione sulla matricola della gente di mare, portante indicazione della navigazione eseguita sopra legni nazionali con retribuzione alla Cassa;
4° Libretto d'inscrizione marittima, che sarà restituito entro 15 giorni dalla sua presentazione.
B) Per i richiedenti pensione a termini dell', oltre ai documenti precitati:
Certificato d'inabilità ad ulteriore navigazione, rilasciato dalla Giunta comunale sulla testimonianza di quattro individui della gente di mare.
C) Per i richiedenti pensione a termini dell' del presente, oltre a tuffi i documenti indicati nella lettera A:
Copia autentica del processo verbale, di cui all'art. 112 del Codice della Marina mercantile, quando sia stato redatto il verbale stesso, e, in caso diverso, copia autentica della relazione giurata, prevista dall'art. 51 del Regolamento, organico delle Casse degl'Invalidi della Marina mercantile, approvato con Regio Decreto dell'8 novembre 1868.
D) Pei postulanti sussidio annuale a senso dell' del presente:
Tutti i documenti superiormente indicati alle lettere A e B.
E) Pei postulanti sussidio a termini dell', oltre ai documenti superiormente segnati alla lettera A:
Dichiarazione dell'Autorità marittima, constatante la data, il luogo e le circostanze del naufragio, e indicante gl'individui che formavano l'equipaggio, e se vi sia stato ricupero.
F) Per le vedove dei già godenti o degli aventi diritto a pensione a mente degli del presente, oltre il certificato d'inscrizione marittima del marito, prescritto alla lettera A:
1° Atto di nascita;
2° Atto di matrimonio;
3° Certificato di convivenza col marito;
4° Atto di morte del marito;
5° Se la morte del marito sia avvenuta in naufragio, dichiarazione dell'Autorità marittima, constatante la data, il luogo e le circostanze n'avvenuto sinistro e decesso;
6° Cartella di pensione del defunto marito, se fosse già pensionato;
7° Certificato di domicilio;
8° Situazione di famiglia.
G) Per gli orfani di solo padre, e la di cui madre sia passata a seconde nozze, o d'ambo i genitori, per gli effetti di cui negli articoli, 1, 8, 10 e 13 del presente, oltre al certificato d'inscrizione marittima del padre e della cartella di pensione dei genitori, se l'uno o l'altro ne fossero stati provvisti:
1° Atto di nascita;
2° Atto di matrimonio dei genitori;
3° Atto di morte del padre;
4° Atto di morte della madre, se, premorto il padre, fosse stata essa pensionata, e di ambidue, se non era pensionata;
5° Atto del nuovo matrimonio della madre, se fosse passata a seconde nozze;
6° Situazione di famiglia;
7° Certificato di domicilio;
8° Certificato di nullatenenza, rilasciato dalla Giunta comunale, pel caso dell'applicabilità dell' del presente Statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-11-15;2081#art-sci-19-4